IL TRIBUNALE Ha pronunciato la seguente ordinanza visti gli atti del procedimento n. 15/c promosso dall'INPS nei confronti di Mecozzi Lea + 13, oggetto: appello avverso la sentenza n. 278/1995 del 29 dicembre 1995 del pretore di Fermo; sciogliendo la riserva di cui al verbale di udienza del 20 giugno 1997; Ritenuto che il giudizio verte sul riconoscimento del diritto degli appellati ad ottenere la pensine di reversibilita' in base alle previsioni della sentenza della Corte costituzionale n. 495/1993; Ritenuto che i commi 181 e 132 dell'art. 1 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, prevedono una peculiare disciplina in materia di pagamento delle somme maturate fino al 31 dicembre 1995 sui trattamenti pensionistici erogati dagli enti previdenziali interessati in conseguenza dell'applicazione delle sentenze della Corte cost. nn. 495/1993 e 240/1994 ed in ordine al riconoscimento del diritto a tale pagamento; Ritenuto altesi' che il comma 133 dell'articolo citato prevede che "i giudizi pendenti alla data di entrata in vigore della presente legge avente ad oggerto le questioni di cui ai commi 181 e 182 del presente articolo sono dichiarati estinti d'ufficio con compensazione delle spese tra le parti. I provvedimenti giudiziari non ancora passati in giudicato restano privi di effetto"; Ritenuto che tale ultima previsione appare in contrasto con l'art. 24 della Costituzione in quanto vanifica il diritto costituzionalmente garantito di agire a tutela dei prorpri diritti, precludendo la possibilita' di far verifcare giudizialmente la sussistenza dei requisiti individuali per l'accertamento del diritto azionato e la fondatezza delle eccezioni opposte dall'Istituto al riconoscimento del diritto stesso; Ritenuto infatti che la norma e inserita in un sistema che rimette ad una fase puramente amministrativa la valutazione dei presupposti per il riconoscimento dei ditto, al di fuori di ogni possibile controllo giudiziale; Ritenuto che la questione di illegittimita' costituzionale dell'art. 1, comma 183, legge 23 dicembre 1996, n. 662, appare oltre che non manifestamente infondata per le motivazioni sopra esposte, anche rilevante nel giudizio in corso in quanto, prescindendo dalla dichiarazione di incostituzionalita', il tribunale sarebbe tenuto, in applicazione della norma, a dichiarare d'ufficio la estinzione del giudizio con compensazione delle spese tra le parti;