IL TRIBUNALE
   Ha   pronunciato   la   seguente   ordinanza  visti  gli  atti  del
 procedimento n. 15/c promosso dall'INPS nei confronti di Mecozzi  Lea
 +  13,  oggetto:    appello  avverso  la  sentenza n. 278/1995 del 29
 dicembre 1995 del pretore di Fermo; sciogliendo la riserva di cui  al
 verbale di udienza del 20 giugno 1997;
   Ritenuto che il giudizio verte sul riconoscimento del diritto degli
 appellati  ad  ottenere  la  pensine  di  reversibilita' in base alle
 previsioni della sentenza della Corte costituzionale n. 495/1993;
   Ritenuto che i commi 181 e 132 dell'art. 1 della legge 23  dicembre
 1996,  n.  662,  prevedono  una  peculiare  disciplina  in materia di
 pagamento  delle  somme  maturate  fino  al  31  dicembre  1995   sui
 trattamenti    pensionistici   erogati   dagli   enti   previdenziali
 interessati in conseguenza  dell'applicazione  delle  sentenze  della
 Corte  cost.  nn.  495/1993 e 240/1994 ed in ordine al riconoscimento
 del diritto a tale pagamento;
   Ritenuto altesi' che il comma 133 dell'articolo citato prevede  che
 "i  giudizi  pendenti  alla  data di entrata in vigore della presente
 legge avente ad oggerto le questioni di cui ai commi 181  e  182  del
 presente articolo sono dichiarati estinti d'ufficio con compensazione
 delle  spese  tra  le  parti.  I  provvedimenti giudiziari non ancora
 passati in giudicato restano privi di effetto";
   Ritenuto che tale ultima previsione appare in contrasto con  l'art.
 24    della    Costituzione    in    quanto   vanifica   il   diritto
 costituzionalmente garantito di agire a tutela dei  prorpri  diritti,
 precludendo  la  possibilita'  di    far  verifcare giudizialmente la
 sussistenza dei requisiti individuali per l'accertamento del  diritto
 azionato  e  la  fondatezza  delle eccezioni opposte dall'Istituto al
 riconoscimento del diritto stesso;
   Ritenuto infatti che la norma e inserita in un sistema che  rimette
 ad  una  fase puramente amministrativa la valutazione dei presupposti
 per il riconoscimento dei  ditto,  al  di  fuori  di  ogni  possibile
 controllo giudiziale;
   Ritenuto   che   la   questione  di  illegittimita'  costituzionale
 dell'art.  1, comma 183, legge 23 dicembre 1996, n. 662, appare oltre
 che non manifestamente infondata per le  motivazioni  sopra  esposte,
 anche  rilevante  nel giudizio in corso in quanto, prescindendo dalla
 dichiarazione di incostituzionalita', il tribunale sarebbe tenuto, in
 applicazione della norma, a dichiarare d'ufficio  la  estinzione  del
 giudizio con compensazione delle spese tra le parti;